Illudere e levare

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Che il nostro ineffabile attuale presidente del Consiglio dei Ministri sia solito raccontare un po‭’ ‬di favole non è certo una novità,‭ ‬così come non è proprio nuovo sapere che tante delle sue favole si tramutano in incubi per la stragrande maggioranza della popolazione italiana:‭ ‬basti pensare al Jobs Act,‭ ‬presentato come la miracolosa ricetta con la quale,‭ ‬in cambio della perdita delle garanzie dell’art.‭ ‬18,‭ ‬l’occupazione ed il reddito della classe lavoratrice sarebbero volati alle stelle.‭ ‬La perdita delle garanzie è restata‭; ‬occupazione e reddito,‭ ‬invece di crescere,‭ ‬sono in caduta libera.
Qui però racconteremo la storia di un’altra favola tramutatasi in incubo,‭ ‬che,‭ ‬dopo qualche fugace apparizione mediatica‭ (‬soprattutto sui social network,‭ ‬a dir la verità‭)‬,‭ ‬è passata rapidamente nel dimenticatoio ma che,‭ ‬ciononostante,‭ ‬rivela la logica d’azione di questo governo.‭ ‬Stiamo parlando del famoso‭ “‬bonus‭ ‬di‭ ‬80‭ ‬euro‭” (‬le virgolette sono d’obbligo,‭ ‬capirete in seguito perché‭) ‬che il governo Renzi ai suoi inizi elargì a tutti coloro al di sotto di una certa soglia di reddito.
Il cosiddetto bonus di‭ ‬80‭ ‬euro venne introdotto in via temporanea‭ (‬maggio-dicembre‭ ‬2014‭)‬,‭ ‬come dicevamo,‭ ‬agli inizi del governo Renzi con l’art.‭ ‬1‭ ‬del decreto legge del‭ ‬24‭ ‬aprile‭ ‬2015‭ ‬n.‭ ‬66.‭ ‬che così recitava:
Art.‭ ‬1‭ ‬(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati‭)
1.‭ ‬In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilita‭’ ‬per l’anno‭ ‬2015‭ ‬e mediante l’utilizzo della dotazione del fondo di cui all’articolo‭ ‬50,‭ ‬comma‭ ‬6,‭ ‬al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale,‭ ‬finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica,‭ ‬all’articolo‭ ‬13‭ ‬del testo unico delle imposte sui redditi,‭ ‬di cui al decreto del Presidente della Repubblica‭ ‬22‭ ‬dicembre‭ ‬1986,‭ ‬n.‭ ‬917,‭ ‬dopo il comma‭ ‬1‭ ‬e‭’ ‬inserito il seguente:‭ “‬1-bis.‭ ‬Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli‭ ‬49,‭ ‬con esclusione di quelli indicati nel comma‭ ‬2,‭ ‬lettera a‭)‬,‭ ‬e‭ ‬50,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬lettere a‭)‬,‭ ‬b‭)‬,‭ ‬c‭)‬,‭ ‬c-bis‭)‬,‭ ‬d‭)‬,‭ ‬h-bis‭) ‬e l‭)‬,‭ ‬sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma‭ ‬1,‭ ‬e‭’ ‬riconosciuto un credito,‭ ‬che non concorre alla formazione del reddito,‭ ‬di importo pari:‭ ‬1‭) ‬a‭ ‬640‭ ‬euro,‭ ‬se il reddito complessivo non e‭’ ‬superiore a‭ ‬24.000‭ ‬euro‭; ‬2‭) ‬a‭ ‬640‭ ‬euro,‭ ‬se il reddito complessivo e‭’ ‬superiore a‭ ‬24.000‭ ‬euro ma non a‭ ‬26.000‭ ‬euro.‭ ‬Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di‭ ‬26.000‭ ‬euro,‭ ‬diminuito del reddito complessivo,‭ ‬e l’importo di‭ ‬2.000‭ ‬euro.‭”‬.
Il‭ “‬bonus‭” ‬è stato poi confermato e reso‭ “‬strutturale‭” ‬con la Legge di Stabilità‭ ‬2015‭ (‬art.‭ ‬1,‭ ‬commi‭ ‬12,‭ ‬13‭ ‬e‭ ‬15‭ ‬della Legge n.‭ ‬190/2014‭)‬:
12.‭ ‬Il comma‭ ‬1-bis dell’articolo‭ ‬13‭ ‬del testo unico delle imposte‭ ‬sui redditi,‭ ‬di cui al decreto del Presidente della Repubblica‭ ‬22‭ ‬dicembre‭ ‬1986,‭ ‬n.‭ ‬917,‭ ‬e‭’ ‬sostituito dal seguente:‭ «‬1-bis.‭ ‬Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli‭ ‬49,‭ ‬con esclusione di quelli indicati nel comma‭ ‬2,‭ ‬lettera a‭)‬,‭ ‬e‭ ‬50,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬lettere a‭)‬,‭ ‬b‭)‬,‭ ‬c‭)‬,‭ ‬c-bis‭)‬,‭ ‬d‭)‬,‭ ‬h-bis‭) ‬e l‭)‬,‭ ‬sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma‭ ‬1,‭ ‬compete un credito rapportato al periodo di‭ ‬lavoro nell’anno,‭ ‬che non concorre alla formazione del reddito,‭ ‬di importo pari a:‭ ‬1‭) ‬960‭ ‬euro,‭ ‬se il reddito complessivo non e‭’ ‬superiore a‭ ‬24.000‭ ‬euro‭; ‬2‭) ‬960‭ ‬euro,‭ ‬se il reddito complessivo e‭’ ‬superiore a‭ ‬24.000‭ ‬euro ma non a‭ ‬26.000‭ ‬euro.‭ ‬Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di‭ ‬26.000‭ ‬euro,‭ ‬diminuito del reddito complessivo,‭ ‬e l’importo di‭ ‬2.000‭ ‬euro‭»‬.‭
13.‭ ‬Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo‭ ‬13,‭ ‬comma‭ ‬1-bis,‭ ‬del testo unico delle imposte sui redditi,‭ ‬di cui al decreto del Presidente della Repubblica‭ ‬22‭ ‬dicembre‭ ‬1986,‭ ‬n.‭ ‬917,‭ ‬come sostituito dal comma‭ ‬12‭ ‬del presente articolo,‭ ‬non si applicano le disposizioni di cui all’articolo‭ ‬3,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬della legge‭ ‬30‭ ‬dicembre‭ ‬2010,‭ ‬n.‭ ‬238,‭ ‬all’articolo‭ ‬17,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬del decreto-legge‭ ‬29‭ ‬novembre‭ ‬2008,‭ ‬n.‭ ‬185,‭ ‬convertito,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬dalla legge‭ ‬28‭ ‬gennaio‭ ‬2009,‭ ‬n.‭ ‬2,‭ ‬e all’articolo‭ ‬44,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬del decreto-legge‭ ‬31‭ ‬maggio‭ ‬2010,‭ ‬n.‭ ‬78,‭ ‬convertito,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬dalla legge‭ ‬30‭ ‬luglio‭ ‬2010,‭ ‬n.‭ ‬122,‭ ‬come modificato dal comma‭ ‬14‭ ‬del presente articolo.‭
14.‭ ‬All’articolo‭ ‬44‭ ‬del decreto-legge‭ ‬31‭ ‬maggio‭ ‬2010,‭ ‬n.‭ ‬78,‭ ‬convertito,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬dalla legge‭ ‬30‭ ‬luglio‭ ‬2010,‭ ‬n.‭ ‬122,sono apportate le seguenti modificazioni:‭ ‬a‭) ‬al comma‭ ‬1,‭ ‬le parole:‭ «‬ed entro i cinque anni solari successivi‭» ‬sono sostituite dalle seguenti:‭ «‬ed entro i sette anni solari successivi‭»; ‬b‭) ‬al comma‭ ‬3,‭ ‬le parole:‭ «‬nei due periodi d’imposta successivi‭» ‬sono sostituite dalle seguenti:‭ «‬nei tre periodi d’imposta
successivi‭»‬.‭
15.‭ ‬Il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo‭ ‬13,‭ ‬comma‭ ‬1-bis,‭ ‬del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica‭ ‬22‭ ‬dicembre‭ ‬1986,‭ ‬n.‭ ‬917,‭ ‬come sostituito dal comma‭ ‬12‭ ‬del presente articolo,‭ ‬e‭’ ‬riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli‭ ‬23‭ ‬e‭ ‬29‭ ‬del decreto del Presidente della Repubblica‭ ‬29‭ ‬settembre‭ ‬1973,‭ ‬n.‭ ‬600,‭ ‬e successive modificazioni,‭ ‬sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga,‭ ‬rapportandolo al periodo stesso.‭ ‬Le somme erogate ai sensi del comma‭ ‬12‭ ‬sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo‭ ‬17‭ ‬del decreto legislativo‭ ‬9‭ ‬luglio‭ ‬1997,‭ ‬n.‭ ‬241,‭ ‬e successive modificazioni.‭ ‬Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma‭ ‬12‭ ‬anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e,‭ ‬per l’eventuale eccedenza,‭ ‬dei contributi previdenziali.‭ ‬In quest’ultimo caso l’Istituto nazionale della previdenza sociale‭ (‬INPS‭) ‬e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario.‭ ‬Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all’applicazione di quanto previsto dal presente comma,‭ ‬restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.‭ ‬L’importo del credito riconosciuto e‭’ ‬indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati‭ (‬CUD‭)‬.‭
In questo modo‭ ‬circa undici milioni‭ ‬e duecentomila‭ ‬di italiani hanno ricevuto‭ ‬un’ottantina di euro in più al mese.‭ ‬Di questi,‭ ‬ben pochi hanno letto con attenzione i testi di legge su riportati:‭ ‬di conseguenza hanno preso alla lettera il termine‭ “‬bonus‭”‬.‭ ‬Dato che l’uso comune del termine in campo stipendiale fa riferimento‭ (‬cito dal Sabatini Coletti‭) ‬ad un‭ “‬incentivo economico che premia la qualità del lavoro svolto,‭ ‬elargito da un’azienda ai dirigenti in aggiunta allo stipendio-base‭”‬,‭ ‬avevano letto‭ ‬il tutto in quest’ottica:‭ ‬una gratifica in aggiunta allo stipendio base.‭ ‬In realtà si trattava non di un bonus,‭ ‬ma di una riduzione delle imposte IRPEF,‭ ‬elargita a chi non superava i‭ ‬24.000/26.000‭ ‬euro lordi annui,‭ ‬ma ne guadagnava almeno‭ ‬8.001‭ (‬da‭ ‬8.000‭ ‬in giù questa imposta non esiste‭); ‬il tutto,‭ ‬poi,‭ ‬con la specifica che la riduzione in questione si applicava in considerazione del reddito complessivo di una persona e non sulla singola busta paga.
Cos’è accaduto‭? ‬Poiché solo a fine anno è possibile conoscere con certezza il reddito complessivo di un lavoratore,‭ ‬il‭ “‬bonus‭” ‬è stato,‭ ‬a norma dell’art.‭ ‬15,‭ ‬riconosciuto in via automatica un po‭’ ‬a tutti i potenziali aventi diritto,‭ ‬la maggior parte dei quali non aveva alcuna idea di rischiare di doverli restituire a fine anno.‭ ‬Dopo le dichiarazioni dei redditi,‭ ‬infatti,‭ ‬un milione e quattrocentomila‭ ‬contribuenti‭ ‬(uno su otto‭!) ‬hanno dovuto restituire‭ ‬in parte o del tutto‭ ‬gli‭ ‬80‭ ‬euro‭ ‬ricevuti in più in busta paga dal proprio datore di lavoro.
In alcuni casi,‭ ‬si tratta‭ ‬di lavoratori che hanno percepito‭ ‬redditi aggiuntivi,‭ ‬superando la soglia prevista di‭ ‬24.000/26.000‭ ‬euro:‭ ‬solo al momento della dichiarazione dei redditi è‭ ‬stato‭ ‬possibile sapere con certezza se si‭ ‬aveva diritto o meno al bonus:‭ ‬in caso negativo,‭ ‬il‭ ‬bonus‭ ‬80‭ ‬euro‭ ‬doveva essere restituito.‭ ‬Quasi trecentocinquantamila lavoratori,‭ ‬però,‭ ‬rientrano nella categoria opposta:‭ ‬per svariati motivi non hanno raggiunto gli‭ ‬8.001‭ ‬euro e perciò,‭ ‬pur avendo un reddito molto basso e conseguentemente presumibili difficoltà economiche,‭ ‬si trovano a dover restituire una parte di un già misero reddito.
Il governo si è difeso asserendo che,‭ ‬in realtà,‭ ‬i lavoratori in questione non fanno altro che‭ “‬pagare in ritardo le tasse dovute‭”‬.‭ ‬Il problema,‭ ‬però,‭ ‬è a due livelli.
Innanzitutto,‭ ‬sarebbe stato semplicissimo evitare un coccolone a quasi un milione e mezzo di italiani,‭ ‬convinti dalla terminologia usata di avere circa un migliaio di euro annui in più‭ ‬stabilmente‭ ‬in busta paga ed hanno,‭ ‬presumibilmente,‭ ‬regolato la loro esistenza in base a questo‭ ‬reputato dato di fatto:‭ ‬bastava fare un‭ ‬conguaglio a fine anno,‭ ‬così che‭ ‬il lavoratore avrebbe avuto la certezza‭ ‬del proprio reddito effettivo.‭ ‬Il Governo ha,‭ ‬però,‭ ‬preferito adottare un provvedimento‭ “‬spettacolare‭”‬ (si era‭ ‬a ridosso delle elezioni europee‭ ‬ed all’inizio del proprio mandato con il desiderio di ottimizzare il consenso‭)‬.
Altro punto.‭ ‬Di là del fatto che il governo alla fine grazi,‭ ‬comunque solo per quest’anno,‭ ‬almeno chi si è trovato a scendere sotto gli‭ ‬8.000‭ ‬euro di reddito come timidamente accennato da figure minori della compagine di governo,‭ ‬la questione mostra in pieno il sadismo sociale mostrato dal potere:‭ ‬per motivi di pura propaganda,‭ ‬ha messo in difficoltà più o meno gravi l’esistenza di‭ (‬considerando il dato di una media familiare di‭ ‬2,5‭ ‬componenti per famiglia‭) ‬circa tre milioni e mezzo di individui.‭ ‬Il che restituisce in pieno l’idea di come il potere politico ami le classi subalterne.
Enrico Voccia

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